Interventi di assistenza economica

Descrizione Procedimento

Il Comune di Canonica d’Adda, con Delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 16/12/2013, ha approvato un regolamento che disciplina gli interventi di assistenza economica in favore dei cittadini in situazione di bisogno.
Con il Regolamento di cui sopra, sono stati istituiti i seguenti interventi di assistenza economica:

1. A chi viene erogato
Il beneficio economico va riconosciuto a persone singole o nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno. La valutazione dello stato di bisogno verrà effettuata dall’Assistente Sociale.
In prima istanza verrà considerata la situazione economica del cittadino e successivamente, ma in modo integrato, i seguenti fattori:

  • condizione psico-fisica del richiedente;
  • presenza nel nucleo di familiari disoccupati, anziani malati o minori in condizioni di pregiudizio;
  • valutazione della capacità del richiedente a produrre reddito e disponibilità di mezzi per la sua produzione;
  • esistenza di persone obbligate per legge agli alimenti (art.433 Codice Civile). In questa occasione verrà valutata la possibilità oggettiva da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Le richieste pervenute vengono prese in esame dall’Assistente Sociale, che individua gli interventi che meglio rispondono al bisogno dell’interessato. Situazioni particolari dovranno essere comunque oggetto di valutazione da parte dell’Assistente Sociale.
L’Assistente Sociale redigerà apposita relazione, in accordo con il competente assessorato, e la stessa sarà sottoposta alla Giunta Comunale.

2. Contributo Economico Temporaneo
Per contributo economico temporaneo si intende un’erogazione economica limitatamente al tempo in cui permane lo stato di bisogno (stato di disoccupazione involontaria, lunghe assenze dal lavoro per malattia, cure mediche improrogabili e costose, ecc.) ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, ricercando contestualmente altre forme di intervento atte a rimuovere la situazione di disagio.


Il contributo economico temporaneo può consistere anche:

  • nella riduzione/esenzione di costi e rette di servizi a domanda individuale gestiti dal comune o da altri enti;
  • nel pagamento di bollette per consumi domestici, quali energia elettrica, acqua potabile, gas metano.
    Tale contributo può essere erogato per un massimo tre mesi, prorogabile una sola volta solo in casi di particolare gravità individuati dall’Assistente Sociale secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Esenzione/agevolazione per imposte e/o tasse comunali  nei limiti consentiti dalle specifiche norme
L’Assistente Sociale valutata la particolare situazione di disagio sulla base di quanto previsto dal regolamento potrà, in accordo con il Servizio Tributi, valutare la concessione di rateizzazione per il pagamento di imposte e/o tasse comunali.
Per l’applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si rinvia ai rispettivi regolamenti comunali.

4. Contributo a titolo di Prestito
Per contributo a titolo di prestito si intende il sussidio e/o il beneficio economico erogato a favore di persone che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti e del tutto eccezionali. Le predette condizioni saranno verificate dall’Assistente Sociale responsabile secondo le modalità previste dal regolamento.
Il richiedente sottoscriverà un atto di impegno nei confronti del Comune, redatto con l’aiuto dell’Assistente Sociale, nel quale dovranno essere definiti tempi e modalità previsti per la restituzione della somma, senza interessi. Le modalità della restituzione saranno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata e della capacità di reintegro del beneficiario.

Qualora il cittadino non ottemperi agli accordi, il Servizio Sociale, sulla base di un rivalutazione della situazione, proporrà alla Giunta Comunale di:

  • riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;
  • prorogare la scadenza della restituzione del prestito;
  • esperire azioni di rivalsa a cura del competente ufficio, non ravvisando, per le motivazioni addotte dal cittadino, di dover modificare gli accordi del prestito.

5. Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti
Per Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e/o la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. Legge Regionale 28/91 Fondo Sociale per l'affitto, Dote Scuola, ecc...) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (Azienda speciale consortile Risorsa Sociale Gera d’Adda, Provincia, Regione, ecc.).
L’istruttoria delle istanze, la concessione e l’erogazione delle stesse sono definite dalle norme e dai provvedimenti normativi a loro dedicati.

6. Contributi  a sostegno di minori ospiti di famiglie affidatarie
Nei casi in cui un minore residente nel territorio comunale di Canonica d’Adda venisse collocato in famiglia diversa da quella naturale tramite l’istituto dell’Affido Familiare, sia esso consensuale o disposto dall’autorità giudiziaria sulla base di un progetto definito dal Servizio Sociale professionale, a favore della famiglia affidataria viene erogato un contributo economico per le spese di mantenimento del minore. L’Entità di tale contributo viene stabilita in base a quanto approvato dall’Assemblea dei Sindaci del distretto socio sanitario e dell’Ambito di Treviglio.
Nel caso in cui si tratti di affido parentale (l’affidamento di un minore su proposta del Servizio Sociale professionale o su disposizione del Tribunale per i minorenni a parenti entro il IV grado), il Comune ha facoltà di erogare un contributo mensile su base annuale in base a una proposta del Servizio Sociale professionale, previa deliberazione della Giunta Comunale.
Tale tipologia di contributo non prevede la presentazione di istanza da parte della famiglia affidataria.

7. Contributo Straordinario
Per contributo straordinario si intende qualsiasi tipo di contributo economico non rientrate nella categoria dei contributi sopra elencati, rivolto ai cittadini/e che si trovano a far fronte a necessità di carattere eccezionale e a copertura di bisogni straordinari. La caratteristica dell’eccezionalità del bisogno verrà valutata dall’Assistente Sociale.
Possono accedere al contributo straordinario i soggetti avente un’attestazione I.S.E.E. massimo di € 10.000,00 per nucleo familiare anagrafico.
E’ necessaria la relazione dell’Assistente Sociale che attesti la finalità dell’intervento economico. In presenza dei requisiti, la persona ha titolo per accedere al contributo straordinario il cui valore sarà calcolato applicando la regola della proporzionalità inversa.

 

 €.  10.000  x  €.100
 ------------------------- = Contributo da erogare

I.S.E.E. del beneficiario 


 

Esempi:

Isee richiedente Formula Contributo
€. 5.000

€. 10.000 X €. 100

------------------

€. 5.000

€. 200*
€. 2.350

€. 10.000 X €. 100

------------------

€. 2.350

€. 426*
€. 8.000

€. 10.000 X €. 100
------------------

€. 8.000

€. 125*
€. 1.450

€. 10.000 X €. 100

------------------

€. 1.450 

€. 690*

*I contributi economici sulla base della predetta proporzione vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 a prescindere dal risultato ottenuto (applicando la suddetta formula).

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