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Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TaRSU)
 

La disciplina relativa alla TaRSU è stata riordinata dal D.lgs. del 15 novembre 1993 e prevede (art.62) che tutti coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, fatta eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, siano soggette al pagamento della TaRSU.

L'introito di questo tributo è finalizzato alla copertura del costo del Servizio di Nettezza Urbana, svolto nel Comune di Canonica d'Adda e non può, in nessun caso, superare il costo complessivo del servizio.

 

Come si paga la TaRSU

La TaRSU viene pagata mediante cartella esattoriale, ciò significa che il contribuente denuncia al Comune la propria posizione di soggetto passivo e l'Ente provvede ad iscriverlo nei ruoli comunali. Ogni anno sarà cura del Comune predisporre i ruoli e, mediante la Bergamo Esattorie S.p.A., provvedere all'invio delle cartelle esattoriali. Il pagamento, che avviene in quattro rate, può essere effettuato direttamente presso gli sportelli del Concessionario della Riscossione Bergamo Esattorie S.p.A., oppure in qualunque Ufficio Postale utilizzando i bollettini prestampati allegati alla cartella esattoriale.

 

Denunce di inizio e fine occupazione e di variazione

Il contribuente TaRSU deve provvedere alla presentazione presso il Comune della denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione gratuitamente agli utenti.

La denuncia di cui sopra deve essere effettuata entro il 20 gennaio successivo all'occupazione dei locali, pertanto:

 

  • occupazioni dal 01/01/2001 al 31/12/2001-scadenza 20/01/2002

  • occupazioni dal 01/01/2002 al 31/12/2002-scadenza 20/01/2003

  • ecc.

 

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree che influisca sulla propria posizione tributaria.

Ravvedimento Operoso

Nel caso il contribuente incorra in qualche infrazione della normativa tributaria può, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso introdotto dal D.lgs. 472/97, ridurre notevolmente le sanzioni ottemperando spontaneamente agli obblighi previsti dalla norma. Condizione necessaria per poter utilizzare tale istituto è l'assenza di una attività di accertamento in materia da parte dell'Ente impositore. Per il contribuente "ravvedersi" significa sanare la propria posizione contributiva pagando solo una piccola maggiorazione ed evitando le sanzioni ordinarie previste dalla normativa.

L'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'art.13 del D.lgs 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni. Il Ministero delle Finanze ha chiarito la portata di tale istituto per i tributi locali con la circolare n. 184/E del 1998.

Riduzioni, esenzioni ed agevolazioni

Il vigente regolamento TaRSU prevede delle riduzioni delle tariffe per particolari condizioni d'uso:

 

  • Abitazione con unico occupante - riduzione del 30%

  • Abitazione ad uso stagionale, discontinuo o limitato - riduzione del 10%

  • Persona residente o dimorante per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale (iscritti AIRE) - riduzione del 20%

  • Attività al uso stagionale per meno di tre mesi l'anno - riduzione del 30%


N.B
.: Le riduzioni di cui sopra sono applicate se dichiarate nella denuncia originaria integrativa o di variazione con effetto nell'anno successivo.

Il regolamento comunale disciplina le seguenti modalità di esenzione:

 

  • Abitazione della persona sola, che sia iscritta negli elenchi degli assistiti continuativi del Comune

  • Abitazione della persona sola o con coniuge con età superiore ai 60 anni e godimento della sola pensione sociale INPS, senza altri redditi.

 

Le tariffe unitarie sono ridotte del 20% per i titolari di attività produttive, commerciali e di servizio che dimostrino:

Di avere sostenuto spese per interventi finalizzati alla minore produzione di rifiuti o per un trattamento volumetrico, selettivo o quantitativo (l'intervento deve essere certificato tecnicamente)

Conferiscono rilevanti quantità di rifiuti commercializzabili al servizio di raccolta differenziata istituito dal Comune.

Inoltre ai fini della determinazione delle superfici non tassabili relative agli insediamenti produttivi su cui si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi si applicano le seguenti percentuali di riduzione:

 

  • Lavorazioni chimiche e relativi depositi - riduzione del 60%

  • Lavorazioni della plastica e relativi depositi - riduzione del 50%

  • Lavorazioni metalmeccaniche e relativi depositi con officine meccaniche e minuterie metalliche - riduzione del 50%

  • Lavorazioni del vetro e relativi depositi - riduzione del 60%
  • Lavorazioni di pulitura e lucidatura metalli - riduzione del 60%
  • Tipografie e simili - riduzione del 60%
  • Studi medici e dentistici - riduzione del 50%
  • Lavanderie e tintorie - riduzione del 50%
  • Altre superfici su cui si formano rifiuti speciali, tossico-nocivi - riduzione del 50%


La riduzione sarà commisurata alla sola superficie utilizzata dall'attività da cui si originano i suddetti rifiuti; il dichiarante allegherà alla richiesta di riduzione la documentazione comprovante la produzione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e tossico-nocivi e il relativo smaltimento tramite smaltitori autorizzati (scheda di denuncia al catasto rifiuti, registro carico-scarico, copia denuncia annuale rifiuti prodotti e smaltiti)

 

Classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili e relative tariffe al mq. approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20/01/2010 (esecutiva ai sensi di legge)

 

Cat. A - Attività culturali, ricreative e sportive

 

A1 - Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, gallerie - € 0,891
A2 - Scuole pubbliche e private - € 0,100
A3 - Palestre, sale per giochi e ballo, cinema -  € 0,309
A4 -  Locali per mostre ed esposizioni -  € 2,376
A5 - Parchi giochi e manifestazioni su suolo pubblico -  € 0,250

 

 Cat. B - Esposizioni e commercio all'ingrosso

 

B1 - Attività commerciali all'ingrosso - € 2,970
B2 - Stoccaggi merci - € 2,376
B3 - Distributori di carburante ed autosalon - € 2,970

 

  Cat. C - Abitazioni private e collettive

 

C1 - Abitazioni private - € 1,010
C2 - Alberghi e pensioni - € 4,158
C3 - Collegi ed associazioni sportive, ricreative, sindacali e simili - € 0,250

 

 Cat. D - Uffici, studi professionali, banche, assicurazioni

 

D1 - Studi professionali, uffici privati, gabinetti medico-dentistici, locali di rappresentanza - € 2,970
D2 - Istituti bancari, assicurativi, di vigilanza - € 3,564
D3 - Uffici pubblici statali, parastatali, enti locali, previdenziali, mutualistici e simili - € 0,250

 

 Cat. E - Attività industriali, artigianali, commerciali

 

E1 - Attività industriali ed artigianali - € 2,674
Magazzini e/o depositi relativi ad attività industriali ed artigianali  € 2,970
E2 - Esercizi e locali di vendita e loro dipendenze, depositi e magazzini di generi ortofrutticoli, floricoltura, macellerie, pollerie, rosticcerie e simili - € 2,970
E3 - Altri esercizi di vendita al minuto di generi alimentari non contemplati nella voce E2 - € 2,970
E4 - Esercizi di vendita al minuto di beni non deperibili - € 2,970
E5 - Attività di artigianato di servizio (barbieri, calzolai e simili) - € 2,970

 

Cat. F - Pubblici esercizi

F1 - Pubblici esercizi quali: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, self-service, gelaterie, pasticcerie - € 2,970
 

scritto da Amministratore   Data ultima modifica 23/11/2009
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