Servizi Sociali (Assistente Sociale)
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Erogazione di natura economica da parte dell’INPS, per ogni figlio nato, in favore di donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Le donne madri in possesso dei seguenti requisiti:
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o in affidamento preadottivo, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
L’assegno mensile, soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT, è corrisposto in 5 mensilità in unica soluzione.
Le donne residenti a Canonica d’Adda, si possono rivolgere, per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e dell’ISEE ai CAF (CGIL, CISL, UIL e ACLI). La domanda di assegno, corredata di ISEE e D.S.U. (quest’ultima sottoscritta in ogni parte) e, per le donne extracomunitarie, di fotocopia della carta di soggiorno, deve essere consegnata all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Canonica d’Adda.
La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio protocollo del Comune di residenza in qualsiasi momento dell’anno entro 6 mesi dalla nascita del figlio. In caso di adozione o di affidamento preadottivo il termine di 6 mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o affidamento.