DPCM 3 novembre 2020

Informazioni Generali

  • In vigore dal 06.11.2020 al 03.12.2020
  • Firmato nella notte il Nuovo DPCM in vigore da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre: Italia divisa in 3 zone con tre livelli di rischio crescente: zona gialla (rischio moderato), zona arancione (rischio medio-alto) e zona rossa (rischio alto). I provvedimenti saranno valutati su base settimanale e avranno una durata minima di 15 giorni.

MISURE REGIONALI ZONE ROSSE

Si illustrano di seguito le misure di contenimento del contagio previste dal nuovo DPCM per le zone individuate nello scenario caratterizzato da "massima gravità" e da un "livello di rischio alto", tra cui rientra la Lombardia, che sostituiscono quelle previste dal precedente DPCM del 24 ottobre 2020.

Spostamenti e autocertificazioni

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all'interno di essi, salvo che per motivate e comprovate esigenze:

  • di lavoro,
  • di necessità,
  • di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.

È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Gli spostamenti sono sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.

Attività commerciali al dettaglio

  • Negozi: chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie ed edicole;
  • Mercati: chiusi i mercati di generi non alimentari.

Servizi di ristorazione

  • Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: attività sospesa; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, fino alle ore 22.00 la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Mense e catering continuativo su base contrattuale: attività consentita a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagi.

  • Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti: restano aperti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività sportiva e motoria

  • Attività sportive: sono sospese le attività sportive, anche quelle svolte nei centri sportivi all'aperto.
  • Eventi e competizioni: sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
  • Attività motoria (passeggiate) individuale: è consentita in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni alra persona e con obbligo di mascherina.
  • Attività sportiva individuale: è consentita esclusivamente all'aperto.

Attività scolastica

Attività scolastica in presenza solo per:

  • scuola dell'infanzia,
  • elementare,
  • e prima media

con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Servizi alla persona

  • Parrucchieri e barbieri: rimangono aperti.
  • Centri estetici: chiusi.

MISURE NAZIONALI

Concorsi pubblici e privati

Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

Mostre e musei

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura.

Media e grande distribuzione (centri commerciali)

Nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Sale giochi

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (es. nei bar o nelle tabaccherie).

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