A chi è rivolto

A tutti i contribuenti IMU.

L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di:

  • immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
  • aree edificabili
  • terreni agricoli.

(Legge 160/2019, art. 1, comma 740)

I soggetti passivi sono:

  • il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. l’usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto d’uso e di abitazione)
  • il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
  • il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto
  • il concessionario di aree demaniali
  • l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (quali portineria e parti comuni edificio).

(Legge 160/2019, art. 1, comma 768)

Iscritti AIRE: Dall'anno 2020 l’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero - iscritto all’AIRE e già pensionato nel paese di residenza - non è più assimilato all’abitazione principale.

Descrizione

L'IMU è l'Imposta Municipale Unica, o propria, istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rimanendo fino al 2016 sostanzialmente invariata (Comma 703: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.").

In seguito con la Legge di stabilità 2016 sono state apportate diverse modifiche nell'applicazione dell'IMU.

Si comunica che il servizio di calcolo e l'invio dei conteggi dell'imposta IMU, da quest'anno, non verrà più effettuato dal Comune ma, come da normativa, il contribuente dovrà procedere in autoliquidazione al pagamento della stessa, ricordando che le scadenze rimangono stabilite dal Ministero in:

Acconto: 16/06/2025
Saldo: 16/12/2025
Scadenza unica soluzione: 16/06/2025

L’Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione degli utenti per ogni eventuale informazione utile al corretto assolvimento dell’imposta.

Come fare
  • Inviare mail o contattare telefonicamente l’ufficio al fine di ricevere le informazioni di cui si necessita.
  • Trattasi di imposta in autoliquidazone. E’ possibile effettuare il calcolo del dovuto IMU utilizzando il Calcolatore IMU dell’anno in corso a cui si rimanda. Per il calcolo IMU si consiglia l'accesso al sito www.amministrazionicomunali.it forniti di rendita catastale.
  • L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.
  • La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019).
Cosa serve
  • Rendite catastali e dati catastali per procedere all’utilizzo del Calcolatore IMU a cui si rimanda
  • Utilizzo dei modelli ministeriali al fine della redazione e conseguente presentazione della dichiarazione IMU
Cosa si ottiene
  • Stampa dei modelli f24 necessari per procedere al versamento del dovuto 
  • L’adempimento dell’obbligo dichiarativo previsto dall’ art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.
Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

  • I contribuenti effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, con scadenza: 16 giugno (ACCONTO) e 16 dicembre (SALDO). In ogni caso è nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
  • La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019).
  • Gli avvisi di accertamento esecutivi vanno assolti entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Costi

Il servizio è gratuito 

Per la quantificazione dell’imposta si rimanda al calcolatore e all’informativa relativa alle aliquote deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.

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Ultimo Aggiornamento

28
Mag/25

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